What do we know about CBD? Opinion of Advocate General Evgeni Tanchev – Case C-663/2018
La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi su uno dei temi più scottanti del momento: la commercializzazione (e i suoi limiti) delle sostanze derivate dalla canapa.
È stata la Corte di Appello francese a chiedere l’intervento dei giudici europei al fine di verificare la conformità della legge d’Oltralpe, particolarmente restrittiva sul tema, ai principi espressi dagli artt. 34 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Caso di specie
La legge nazionale francese consente la coltivazione, l’importazione, l’esportazione nonché l’uso industriale e commerciale della canapa limitatamente alle fibre e ai semi della pianta. La controversia in esame trae origine proprio dalla commercializzazione da parte di una società francese, la Kanavape, di sigarette elettroniche contenti liquido a base di cannabidiolo (CBD).
Tuttavia, l’olio di CBD contenuto nelle cartucce delle sigarette elettroniche veniva importato dalla Repubblica Ceca, dove, invece, è ammessa l’estrazione dall’intera pianta di canapa, comprese foglie e fiori.
Sulla base delle limitazioni previste dalla normativa francese, dunque, il Tribunale penale di Marsiglia (Tribunal Correctionnel de Marseille) condannava gli amministratori della società francese, tra l’altro, per violazione delle norme sul commercio delle piante velenose, rilevando appunto che la produzione di olio di canapa destinato ad essere immesso nelle cartucce della sigaretta elettronica poteva considerarsi lecita solo se ottenuta mediante spremitura dei semi, mentre, poiché l’olio di CBD, importato dalla Repubblica Ceca, era stato estratto dalla pianta nella sua interezza, l’utilizzo doveva ritenersi illecito.
Successivamente, la Corte d’Appello di Aix-en-Provence, investita dell’impugnazione da parte della società francese, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale sui profili di conformità della normativa francese al diritto dell’Unione Europea.
Più precisamente, i giudici d’Oltralpe chiedevano di valutare se limitare la coltivazione, l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, come previsto dalla normativa francese, comportasse una restrizione non conforme al diritto dell’Unione.
In particolare, come è noto l’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che “sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente”, mentre l’art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che: “le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.
Dalla semplice lettura degli articoli che precedono è evidente che uno Stato Membro può impedire o limitare l’importazione, l’esportazione e il transito, soltanto nel caso in cui sussistano giustificati motivi, tra cui la tutela della salute e della vita delle persone.
Suddetti divieti o restrizione non possono fondarsi su una scelta arbitraria di uno Stato Membro, ma devono essere supportati da fondati e giustificati motivi.
Orbene, con riferimento ai prodotti contenenti CBD, ad oggi non ci sono evidenze scientifiche sugli effetti psicotropi, e dunque lesivi, del CBD.
Basti pensare che secondo un parere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2017: “the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) concluded that, in its pure state, cannabidiol does not appear to have abuse potential or cause harm. As such, as CBD is not currently a scheduled substance in its own right (only as a component of cannabis extracts), current information does not justify a change in this scheduling position and does not justify scheduling of the substance”.
Ed infatti, come chiarito nelle conclusioni in esame, il CBD non è considerato uno stupefacente dalle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono parti, vale a dire la convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, conclusa a New York il 30 marzo 1961, modificata dal protocollo del 1972 (“Convenzione Unica”) e la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971.
Tanto ciò è vero che nel gennaio 2019 il Segretario generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandava alle Nazioni Unite di modificare la tabella I allegata alla Convenzione Unica in modo da chiarire che il CBD non è uno stupefacente, da un lato, sopprimendo in tale tabella il riferimento agli «estratti e tinture di cannabis» e, dall’altro, inserendo una nota a piè di pagina indicante che “i preparati contenenti principalmente CBD e il cui tenore di THC non supera lo 0,20% non sono soggetti a controllo internazionale”.
Sulla scorta dei sopracitati principi, in data 14 maggio 2020 l’Avvocato Generale presso l’Unione Europea Evgeni Tanchev ha depositato il proprio parere in relazione alla causa C-663/2018 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Europea (CJEU). Quest’ultimo ha affermato che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE ostano a che uno Stato membro vieti l’importazione da un altro Stato membro di olio di cannabidiolo qualora esso sia estratto dall’intera pianta di canapa, e non soltanto dalle fibre e dai semi della stessa, poiché, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che l’olio di cannabidiolo abbia effetti psicotropi.
Precisa, inoltre, che spetta comunque al giudice del rinvio accertare la sussistenza di un siffatto rischio (ovverosia dell’effetto psicotropo del CBD) e che quest’ultimo non sia stato oggetto di una valutazione scientifica esaustiva. Ed ancora spetta al giudice del rinvio, ove dovesse dichiarare l’esistenza di un siffatto rischio e di una siffatta valutazione, accertare che non potesse essere adottata una misura alternativa meno restrittiva della libera circolazione delle merci, come ad esempio la fissazione di un tenore massimo di cannabidiolo[1].
Ne consegue che, come ricordato anche dall’Avvocato Tanchev nelle sue conclusioni, il “principio di precauzione”, che può essere invocato da ciascuno Stato Membro a giustificazione delle limitazioni praticate, deve, in ogni caso, soggiacere all’individuazione di conseguenze potenzialmente negative delle sostanze e degli alimenti per la salute dell’uomo, nonché alla valutazione complessiva del rischio e delle conseguenze sulla salute in base ai dati scientifici disponibili e ai risultati della ricerca internazionale[2].
Nel caso in esame, il governo francese sembrerebbe, invece, non aver individuato in modo puntuale gli effetti psicotropi, e dunque nocivi, della sostanza importata, tali da legittimare il divieto di importazione di siffatto prodotto. Pertanto, l’invocazione del principio di precauzione adottato dallo Stato francese non può essere condiviso.
Conclusioni
Se, come solitamente accade, la decisione (attesa per settembre) della Corte di Giustizia Europea dovesse confermare l’opinione dell’Avvocato Generale, ciò costituirebbe un precedente giurisprudenziale di portata eccezionale, in base al quale poter avviare l’agognato iter di armonizzazione della regolamentazione europea sui prodotti a base di cannabis.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Paolo Quattrocchi, Guido Foglia o Michelle Pepe.
[1] Les articles 34 et 36 TFUE s’opposent à ce qu’un État membre interdise l’importation, depuis un autre État membre, d’huile de cannabidiol lorsque celle-ci est extraite de l’intégralité de la plante de chanvre, et non de ses seules fibres et graines, dès lors que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est pas établi que l’huile de cannabidiol ait des effets psychotropes. Il appartient, cependant, au juge de renvoi de s’assurer qu’aucun risque lié, notamment, aux effets non psychotropes du cannabidiol n’a été identifié et n’a fait l’objet d’une évaluation scientifique exhaustive et, s’il devait conclure à l’existence d’un tel risque et d’une telle évaluation, de s’assurer que pouvait être adoptée une mesure alternative moins restrictive de la libre circulation des marchandises, comme la fixation d’une teneur maximale en cannabidiol.
[2] V. sentenze del 28 gennaio 2010, Commissione/Repubblica francese (C 333/08, EU:C:2010:44, punti 91 e 92), e del 19 gennaio 2017, Queisser Pharma (C 282/15, EU:C:2017:26, punti 56 e 60).