Shipping and Transport Bulletin – Agosto-Settembre 2017
In questo numero valutiamo l’effettiva rappresentatività delle associazioni chiamate a partecipare, in rappresentanza dell’utenza portuale, ai procedimenti di formazione e revisione delle tariffe dei servizi tecnico nautici nei porti Italiani. Il tema è di attualità posto che è notizia recente l’uscita di diverse compagnie di navigazione dalla principale associazione italiana che ha storicamente esercitato la rappresentanza dell’utenza In tali ambiti amministrativi.
La giurisprudenza italiana parrebbe considerare le operazioni portuali di carico e scarico nave attività pericolose e di conseguenza soggette alla rigida disciplina dettata dall’art. 2050 del codice civile italiano. È quindi opportuno conoscere tale disciplina per poter adottare le dovute cautele.
Approfondiamo poi la recente estensione del campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categoria anche agli aiuti di Stato destinati ai porti ed agli aeroporti.
La Commissione dell’Unione Europea ha recentemente deferito l’Italia alla Corte di Giustizia UE per non essersi allineata alla normativa unionale in materia di appalti pubblici. L’asserita infrazione sarebbe riconducibile alla mancata indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’assentimento di una concessione.
Come di consueto, forniamo un breve aggiornamento giurisprudenziale in materia di trasporti marittimi e terrestri, commentando due recenti sentenze. In particolare, per il trasporto marittimo, vediamo quando – secondo la giurisprudenza – una clausola arbitrale contenuta all’interno di un charter party possa ritenersi validamente incorporata in una polizza di carico. In materia di trasporto terrestre, invece, esaminiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione in merito alla titolarità dei diritti derivanti da un contratto di trasporto regolato dalla CMR nei confronti del vettore.
Per concludere, commentiamo un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia assicurativa. La Suprema Corte italiana, infatti, ha dovuto valutare la legittimità di una clausola contrattuale per cui il verificarsi di determinate circostanze (specificate nel contratto) costituiva senz’altro aggravamento del rischio con la conseguenza che, all’avverarsi di tali circostanze – a prescindere dall’obiettiva situazione di fatto che ne derivava – l’assicurato era tenuto al pagamento di un premio maggiore.
Ringraziamo i nostri colleghi dell’ufficio di Bruxelles per il loro consueto aggiornamento sulle azioni più significative delle istituzioni dell’UE adottate in materia di trasporti e di commercio internazionale.
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