Shipping and Transport Bulletin – Giugno-Luglio 2017
La legge portuale italiana vieta ad un operatore la gestione di più aree demaniali aventi ad oggetto la stessa attività di impresa in un medesimo porto. Analizziamo come questo divieto potrebbe essere stato modificato a seguito della recente riforma del 2016.
Proseguiamo ad esaminare una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, la quale ha chiarito gli obblighi gravanti sull’Amministrazione Pubblica in caso di espropriazione di aree private nei porti italiani.
La recente estensione del campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categoria (2014) alla concessione di aiuti di stato a porti ed aeroporti dell’UE ci induce a ricordare due recenti sentenze della Corte di Giustizia in merito agli aiuti di Stato nel settore marittimo e – in particolare – alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale.
Poi, analizziamo due sentenze, provenienti da Regno Unito e Spagna, riguardanti l’applicazione di due importanti convenzioni internazionali nell’ambito de trasporti internazionali, le Hague-Visby Rules e la CMR. La sentenza inglese conferma che la mancata materiale emissione di una polizza di carico non rileva al fine di escludere l’applicabilità della normativa uniforme, mentre la sentenza spagnola ci fornisce una definizione di “colpa parificata a dolo” ai fini dell’esclusione del limite di responsabilità vettoriale.
Anche la Corte di Cassazione italiana ha emesso due interessanti sentenze in materia di trasporti. La Suprema Corte italiana ha negato al portatore della polizza di carico la titolarità ad agire nei confronti di un vettore marittimo per danni alla merce, in caso di mancata girata della polizza di carico dal ricevitore al portatore, e ha considerato uno “scambio di contenitori” quale ipotesi di colpa grave del vettore stradale.
Infine, analizziamo una sentenza della Commissione Tributaria di Roma, relativa alla IRESA, la tassa sul rumore negli aeroporti italiani. Tale sentenza, in considerazione del fatto che la Regione Lazio ha disatteso i principi e le finalità previsti dalla normativa nazionale ed europea relativi alla destinazione del gettito derivante dall’imposta, ha concluso per la disapplicazione dell’IRESA per come prevista dalla normativa regionale.
Alberto Rossi